(Accordo-art. 53)
                             ARTICOLO 53 
                               Energia 
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato  e
della Carta europea  per  l'energia,  nel  quadro  della  progressiva
integrazione dei mercati energetici europei. 
2. La cooperazione si concentra, fra  l'altro,  sulla  definizione  e
sullo sviluppo di una politica energetica. Essa riguarda anche: 
- il miglioramento della gestione  e  della  disciplina  del  settore
  energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; 
- il    miglioramento    della    qualita'    e    della    sicurezza
  dell'approvvigionamento energetico  secondo  modalita'  valide  dal
  punto di vista economico e ambientale; 
- la promozione del risparmio e  dell'uso  razionale  dell'energia  e
  l'applicazione del protocollo  della  Carta  dell'energia  relativo
  all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; 
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; 
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per  la  fornitura  e
  l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; 
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; 
- il trasporto e il transito  dell'energia  e  dei  materiali  e  dei
  prodotti energetici; 
- l'introduzione  di  una   serie   di   presupposti   istituzionali,
  giuridici, fiscali e di altro  tipo  necessari  per  promuovere  il
  commercio e gli investimenti nel settore energetico; 
- lo sviluppo delle risorse  idroelettriche  e  delle  altre  energie
  rinnovabili. 
3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel
settore energetico, in particolare per quanto riguarda la  produzione
di risorse  energetiche  e  la  costruzione  e  il  ripristino  degli
oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti
energetici.  Le   Parti   annettono   particolare   importanza   alla
cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico  e  al
modo in cui essi sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al
meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 46 riguardo agli
investimenti nel settore energetico.