(Accordo-art. 54)
                             ARTICOLO 54 
                              Ambiente 
1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulle  dichiarazioni
della conferenza di Lucerna del 1993  e  della  conferenza  di  Sofia
dell'ottobre 1995, e tenendo  conto  del  trattato  della  Carta  per
l'energia, in particolare l'articolo 19, e sul protocollo della Carta
per l'energia  relativo  all'efficienza  energetica  e  agli  aspetti
ambientali  connessi,  le  Parti  intensificano   e   rafforzano   la
cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 
2. La cooperazione e' intesa  a  combattere  il  degrado  ambientale,
mediante, in particolare: 
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di  valutazione
  ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; 
- lotta contro l'inquinamento locale,  regionale  e  transfrontaliero
  dell'aria e dell'acqua; 
- ripristino ecologico; 
- produzione   e   impiego   sostenibili,   efficaci   ed   ecologici
  dell'energia; 
- sicurezza degli impianti industriali; 
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; 
- qualita' dell'acqua; 
- riduzione,  riciclaggio  e  corretto   smaltimento   dei   rifiuti,
  attuazione della convenzione di Basilea; 
- impatto  dell'agricoltura  sull'ambiente,  erosione  del  suolo   e
  inquinamento da prodotti chimici; 
- protezione delle foreste; 
- salvaguardia delle biodiversita', zone  protette;  uso  e  gestione
  sostenibili delle risorse biologiche; 
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia  e
  urbana; 
- uso degli strumenti economici e fiscali; 
- mutamenti climatici globali; 
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; 
- applicazione  della  convenzione   di   Espoo   sulla   valutazione
  dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 
3. La cooperazione ha luogo in particolare attraverso: 
- la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre
  situazioni di emergenza; 
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto  riguarda  il
  trasferimento di tecnologie pulite  e  l'uso  senza  rischi  e  nel
  rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; 
- attivita' comuni di ricerca; 
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; 
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro  dell'Agenzia
  europea per l'energia, e internazionale; 
- l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto concerne gli
  aspetti globali  e  climatici  nonche'  ai  fini  di  uno  sviluppo
  sostenibile; 
- studi sull'impatto ambientale. 
4. Le Parti promuovono e  sviluppano  la  cooperazione  su  questioni
inerenti alla salute umana, in  particolare  attraverso  l'assistenza
tecnica, per la prevenzione e  la  lotta  contro  le  malattie  e  la
protezione delle madri e dei bambini.