(Accordo-art. 57)
                             ARTICOLO 57 
              Servizi finanziari e istituzioni fiscali 
1.  La  cooperazione  e'  volta  ad  agevolare  l'inserimento   della
Repubblica  di  Uzbekistan  nei  sistemi  di  transazioni  reciproche
universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: 
- lo sviluppo dei servizi bancari nonche' di un mercato comune  delle
  risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica  di  Uzbekistan
  nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; 
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un  contesto
  favorevole alla  partecipazione  delle  societa'  comunitarie  alla
  costituzione  di  joint  venture  nel  settore  assicurativo  della
  Repubblica di Uzbekistan, nonche'  lo  sviluppo  dell'assicurazione
  sui crediti all'esportazione. 
La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni
tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 
2. Le Parti cooperano per  sviluppare  il  sistema  tributario  e  le
istituzioni fiscali nella Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione
comprende lo scambio di informazioni e  di  esperienze  su  questioni
fiscali e la formazione del personale incaricato dell'elaborazione  e
dell'attuazione della politica fiscale.