ARTICOLO 57 Servizi finanziari e istituzioni fiscali 1. La cooperazione e' volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Uzbekistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Uzbekistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Uzbekistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 2. Le Parti cooperano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione comprende lo scambio di informazioni e di esperienze su questioni fiscali e la formazione del personale incaricato dell'elaborazione e dell'attuazione della politica fiscale.