(Accordo-art. 60)
                             ARTICOLO 60 
                        Cooperazione sociale 
1. Le Parti collaborano al fine di  migliorare  la  protezione  della
salute e della sicurezza dei lavoratori. 
La cooperazione comprende in particolare: 
- sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza
  con specifico riguardo ai settori di attivita' ad alto rischio; 
- elaborazione e promozione di misure preventive  per  combattere  le
  malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; 
- prevenzione dei principali  rischi  di  incidenti  e  gestione  dei
  prodotti chimici tossici; 
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro  nonche'
  sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 
2.  A  livello  occupazionale,  si  fornisce  assistenza  tecnica  in
particolare per: 
- ottimizzare il mercato del lavoro; 
- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; 
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; 
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; 
- scambiare informazioni sui  programmi  di  occupazione  flessibile,
  compresi  quelli  volti   a   favorire   il   lavoro   autonomo   e
  l'imprenditoria. 
3. Le Parti privilegiano la  cooperazione  a  livello  di  previdenza
sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e  l'attuazione
delle riforme in materia nella Repubblica di Uzbekistan. 
Dette riforme mirano a  introdurre  nella  Repubblica  di  Uzbekistan
metodi di protezione consoni alle economie di mercato  e  comprendono
tutte le forme di previdenza sociale.