(Accordo-art. 61)
                             ARTICOLO 61 
                               Turismo 
Le Parti intensificano e sviluppano la  cooperazione  tra  loro,  che
comprende azioni intese a: 
- agevolare il turismo; 
- aumentare gli scambi di informazioni; 
- trasferire il know-how; 
- valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; 
- favorire la  cooperazione  tra  gli  enti  del  turismo  ufficiale,
  compresa la preparazione di materiale promozionale; 
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.