(Accordo-art. 65)
                             ARTICOLO 65 
                               Dogane 
1.  La  cooperazione  mira  a  garantire  l'osservanza  di  tutte  le
disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e
la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema
doganale della Repubblica di Uzbekistan a quello della Comunita'. 
2. La cooperazione comprende in particolare: 
- gli scambi di informazioni; 
- il miglioramento dei metodi di lavoro; 
- l'introduzione  della  nomenclatura  combinata  e   del   documento
  amministrativo unico; 
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita'  e  della
  Repubblica di Uzbekistan; 
- la  semplificazione  dei  controlli  e  delle  formalita'  per   il
  trasporto delle merci; 
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per  le
  dogane; 
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 
3.  Fatta  salva  l'ulteriore  cooperazione  prevista  nel   presente
accordo, in particolare il Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le
autorita' amministrative delle Parti per  le  questioni  doganali  e'
disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato  al  presente
accordo.