(Accordo-art. 68)
                             ARTICOLO 68 
Le  Parti  collaborano  in  merito  a  tutte  le  questioni  connesse
all'insediamento o al rafforzamento delle  istituzioni  democratiche,
comprese quelle necessarie  per  consolidare  lo  Stato  di  diritto,
nonche'  alla  tutela  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali  secondo  i  principi  del  diritto   internazionale   e
dell'OSCE. 
La cooperazione in questo settore comprende programmi  di  assistenza
tecnica  per  l'elaborazione  delle  leggi  e  normative  pertinenti;
l'applicazione di dette  leggi  e  normative;  il  funzionamento  del
sistema  giudiziario;  il   ruolo   dello   Stato   nelle   questioni
giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonche', se del
caso, la formazione in  materia.  Le  Parti  favoriscono  contatti  e
scambi  tra  le   rispettive   autorita'   nazionali,   regionali   e
giudiziarie, tra  i  rispettivi  parlamentari  e  tra  le  rispettive
organizzazioni non governative.