(Accordo-art. 69)
                             ARTICOLO 69 
Le Parti collaborano al fine di prevenire attivita' illegali quali: 
- attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; 
- operazioni illegali di merci varie, compresi  rifiuti  industriali,
traffico illecito di armi; 
- contraffazioni. 
La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e
una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica  e
amministrativa, anche nei seguenti settori: 
- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione  delle
attivita' illecite; 
- creazione di centri di informazione; 
- migliorare efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire  le
attivita' illecite; 
- formazione del  personale  e  sviluppo  di  infrastrutture  per  la
ricerca; 
- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per  impedire  le
attivita' illecite.