ARTICOLO 69 Le Parti collaborano al fine di prevenire attivita' illegali quali: - attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - operazioni illegali di merci varie, compresi rifiuti industriali, traffico illecito di armi; - contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - creazione di centri di informazione; - migliorare efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo di infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.