(Accordo-art. 70)
                             ARTICOLO 70 
                       Riciclaggio del denaro 
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di  collaborare
onde impedire che i loro sistemi finanziari  vengano  utilizzati  per
riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati
connessi alla droga in particolare. 
2.  La  cooperazione  in  questo  settore   comprende   un'assistenza
amministrativa e tecnica volta a definire norme  adeguate  contro  il
riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla
Comunita' e dai  consessi  internazionali,  compresa  la  Task  Force
Azione finanziaria (FATF).