(Accordo-art. 71)
                             ARTICOLO 71 
                                Droga 
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive  competenze,  le
Parti cooperano per aumentare l'efficacia  delle  politiche  e  delle
misure volte a combattere la produzione, la fornitura e  il  traffico
illecito  di  stupefacenti  e  sostanze   psicotrope,   compreso   il
dirottamento dei precursori verso usi diversi, e  per  promuovere  la
prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in
materia si basa sulla consultazione e su  uno  stretto  coordinamento
tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e  le  iniziative  nei
diversi settori connessi alla droga.