(Accordo-art. 72)
                             ARTICOLO 72 
                        Immigrazione illegale 
1. Gli Stati membri e  la  Repubblica  di  Uzbekistan  convengono  di
collaborare per  la  prevenzione  e  il  controllo  dell'immigrazione
illegale. A tal fine: 
- la Repubblica di Uzbekistan accetta di  riammettere  tutti  i  suoi
  cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro,
  su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'; 
- ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in
  base  alla  definizione  comunitaria,  presenti  illegalmente   sul
  territorio  della  Repubblica  di  Uzbekistan   su   richiesta   di
  quest'ultima e senza altre formalita'. 
Gli stati membri e la Repubblica di Uzbekistan,  inoltre,  forniranno
ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari. 
2.  La  Repubblica  di  Uzbekistan  accetta  di  concludere   accordi
bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire  gli
obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo  di
riammettere i cittadini di altri paesi e  gli  apolidi  arrivati  nel
territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Uzbekistan  o  che
sono arrivati nel territorio della Repubblica di  Uzbekistan  da  uno
Stato membro. 
3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni  comuni
volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.