(Accordo-art. 73)
                             ARTICOLO 73 
Le Parti si impegnano  a  promuovere,  incoraggiare  e  agevolare  la
cooperazione culturale. All'occorrenza,  si  possono  estendere  alla
Repubblica di Uzbekistan i programmi di cooperazione culturale  della
Comunita' o di uno o  piu'  Stati  membri  nonche'  sviluppare  altre
attivita' di reciproco interesse.