(Accordo-art. 74)
                             ARTICOLO 74 
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo  e  a  norma  degli
articoli 75, 76 e  77,  la  Repubblica  di  Uzbekistan  beneficia  di
assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma
di  aiuti  non  rimborsabili  per  l'assistenza  tecnica  intesi   ad
accelerare la trasformazione economica del paese.