(Accordo-art. 78)
                             ARTICOLO 78 
E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato  di  sorvegliare
l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello
ministeriale una volta all'anno.  Esso  esamina  tutte  le  questioni
importanti inerenti al presente accordo e  qualunque  altro  problema
bilaterale  o  internazionale   di   reciproco   interesse   per   il
conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il  consiglio  di
cooperazione puo' formulare opportune raccomandazione  con  l'accordo
di entrambe le Parti.