(Accordo-art. 79)
                             ARTICOLO 79 
1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri  del  Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita'  europee,  da
un lato, e da membri  del  governo  della  Repubblica  di  Uzbekistan
dall'altro. 
2. Il consiglio di cooperazione  stabilisce  il  proprio  regolamento
interno. 
3.  Il  consiglio  di  cooperazione  e'  presieduto  a  turno  da  un
rappresentante della Comunita' e  da  un  membro  del  governo  della
Repubblica di Uzbekistan.