ARTICOLO 80 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e' assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Uzbekistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Uzbekistan. Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del consiglio di cooperazione.