(Accordo-art. 80)
                             ARTICOLO 80 
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e'
assistito da un comitato di cooperazione composto  da  rappresentanti
dei membri del Consiglio  dell'Unione  europea  e  della  Commissione
delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del  governo
della  Repubblica  di  Uzbekistan,   normalmente   alti   funzionari,
dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a  turno  dalla
Comunita' e dalla Repubblica di Uzbekistan. 
Il regolamento interno del consiglio  di  cooperazione  stabilisce  i
compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione
delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del  suo
funzionamento. 
2. Il consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi  poteri  al
comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni
del consiglio di cooperazione.