(Accordo-art. 86)
                             ARTICOLO 86 
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna della Parti si  impegna
a garantire che le persone  fisiche  e  giuridiche  dell'altra  Parte
possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini,  i
competenti  organi  giudiziari  e  amministrativi  delle  Parti   per
tutelare i loro diritti individuali e di proprieta',  inclusi  quelli
riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti: 
- incoraggiano  il  ricorso  all'arbitrato  per  la  soluzione  delle
controversie che possono derivare  da  operazioni  commerciali  o  di
cooperazione  tra  operatori  economici  della  Comunita'   e   della
Repubblica di Uzbekistan; 
- convengono  che,  se  una  vertenza  e'  sottoposta  ad  arbitrato,
ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio  arbitro,
indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti  disposto  dal
regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo
arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo; 
- raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di  comune
accordo la legge applicabile ai loro contratti; 
- incoraggiano il ricorso alle norme  di  arbitrato  elaborate  dalla
Commissione  delle  Nazioni  Unite   per   il   diritto   commerciale
internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni
organismo  di  uno  Stato  firmatario  della   convenzione   per   il
riconoscimento e  l'esecuzione  delle  sentenze  arbitrali  straniere
adottata a New York il 10 giugno 1958.