(Accordo-art. 87)
                             ARTICOLO 87 
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti
di prendere le misure: 
a)  che  ritiene  necessarie  per   impedire   la   divulgazione   di
informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di
sicurezza; 
b) inerenti alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e
materiale bellico o alla ricerca, allo  sviluppo  e  alla  produzione
indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non  alterino
le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi
specificatamente militari; 
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso  di  gravi
disordini  interni  tali  da  compromettere  il  mantenimento   della
legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione  di  gravi
tensioni internazionali che possano  minacciare  lo  scoppio  di  una
guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace
e la sicurezza internazionale; 
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli  impegni
internazionali sul  controllo  del  duplice  uso  dei  beni  e  delle
tecnologie industriali.