(Accordo-art. 88)
                             ARTICOLO 88 
1. Nei  settori  contemplati  dal  presente  accordo  e  fatta  salva
qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: 
- le misure applicate dalla Repubblica di  Uzbekistan  nei  confronti
  della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione  tra
  gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; 
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della  Repubblica
  di Uzbekistan non devono dar luogo a  nessuna  discriminazione  tra
  cittadini uzbeki o tra societa' o imprese uzbeke. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto  delle
Parti di applicare le pertinenti disposizioni  della  loro  normativa
fiscale ai contribuenti che non si trovano  in  situazioni  identiche
per quanto riguarda il luogo di residenza.