(Accordo-art. 89)
                             ARTICOLO 89 
1. Ciascuna  Parte  puo'  adire  il  consiglio  di  cooperazione  per
qualsiasi     controversia      relativa      all'applicazione      o
all'interpretazione del presente accordo. 
2. Il  consiglio  di  cooperazione  puo'  risolvere  la  controversia
mediante una raccomandazione. 
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia  a  norma  del
paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un
conciliatore; l'altra parte deve designare  un  secondo  conciliatore
entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la  Comunita'
e  gli  Stati  membri   sono   considerati   un'unica   parte   nella
controversia. 
Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. 
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza  e
non sono vincolanti per le Parti. 
4. Il consiglio di cooperazione puo' stabilire norme di procedura per
la composizione delle controversie.