(Accordo-art. 90)
                             ARTICOLO 90 
Le Parti convengono  di  consultarsi  tempestivamente,  attraverso  i
canali appropriati, su richiesta di una  di  esse  per  discutere  di
tutte le questioni inerenti  all'interpretazione  o  all'applicazione
del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione
degli articoli 13, 89 e 95.