(Accordo-art. 95)
                             ARTICOLO 95 
1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie
per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo  e  si
adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un
obbligo previsto dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima
di procedere, fatta eccezione per  i  casi  particolarmente  urgenti,
essa fornisce al consiglio  di  cooperazione  tutte  le  informazioni
necessarie per un esame approfondito della  situazione  onde  trovare
una soluzione accettabile per le Parti. 
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano
il funzionamento del presente accordo. Se l'altra Parte lo  richiede,
le misure decise vengono comunicate senza  indugio  al  consiglio  di
cooperazione.