(Accordo-art. 97)
                             ARTICOLO 97 
Fino a che gli individui e gli operatori economici  non  godranno  di
diritti equivalenti a norma del presente  accordo,  quest'ultimo  non
pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in  vigore  tra
uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan,
dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e
fermi restando gli obblighi che l'accordo impone  agli  Stati  membri
nei settori di loro competenza.