(Accordo-Allegato III)
                            ALLEGATO III 
    Riserve dell'Uzbekistan a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 
In  base  all'attuale  legislazione  dell'Uzbekistan  in  materia  di
investimenti le  societa'  straniere  che  desiderino  stabilirsi  in
Uzbekistan devono registrarsi presso il Ministero della  Giustizia  e
fornire la  documentazione  attestante  che  sono  state  debitamente
registrate nel loro paese di  origine  e  che  sono  finanziariamente
solventi. 
La  procedura  di  registrazione  non  deve  essere  utilizzata   per
sopprimere i vantaggi concessi  alle  societa'  comunitarie  a  norma
dell'articolo 22 del presente accordo o per eludere  qualsiasi  altra
disposizione dello stesso.