ALLEGATO III Riserve dell'Uzbekistan a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 In base all'attuale legislazione dell'Uzbekistan in materia di investimenti le societa' straniere che desiderino stabilirsi in Uzbekistan devono registrarsi presso il Ministero della Giustizia e fornire la documentazione attestante che sono state debitamente registrate nel loro paese di origine e che sono finanziariamente solventi. La procedura di registrazione non deve essere utilizzata per sopprimere i vantaggi concessi alle societa' comunitarie a norma dell'articolo 22 del presente accordo o per eludere qualsiasi altra disposizione dello stesso.