(Accordo-Allegato V)
                             ALLEGATO V 
Convenzioni sui diritti di proprieta'  intellettuale,  industriale  e
                 commerciale di cui all'articolo 41 
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 41 riguarda le  seguenti  convenzioni
   multilaterali: 
   - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e 
     artistiche (atto di Parigi del 1971); 
   - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli 
     artisti interpreti o esecutori, dei produttori di  fonogrammi  e
     degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); 
   - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione 
     internazionale dei marchi (Madrid, 1989); 
   - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e 
     dei servizi ai  fini  del  marchio  registrato  (Ginevra,  1977,
     emendato nel 1979); 
   - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del 
     deposito  di  microorganismi  agli   effetti   della   procedura
     brevettuale (1977, modificato nel 1980); 
   - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati 
     vegetali (UPOV, 1991) (atto di Ginevra del 1991). 
2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare  l'applicazione  ad
   altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo  41.
   In caso  di  problemi  in  materia  di  proprieta'  intellettuale,
   industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita'
   commerciali,  su  richiesta  di  una  delle   Parti   si   tengono
   urgentemente  consultazioni   al   fine   di   trovare   soluzioni
   reciprocamente soddisfacenti. 
3. Le Parti  confermano  l'importanza  che  annettono  agli  obblighi
   derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: 
   - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' 
     industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); 
   - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi 
     (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); 
   - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 
     1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 
4. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  la
   Repubblica di Uzbekistan concede  alle  societa'  e  ai  cittadini
   della  Comunita',  per  il  riconoscimento  e  la   tutela   della
   proprieta'   intellettuale,   industriale   e   commerciale,    un
   trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi  terzi
   nel quadro di accordi bilaterali. 
5. Le disposizioni del paragrafo  4  non  si  applicano  ai  vantaggi
   concessi dalla Repubblica di Uzbekistan a un paese terzo, su  base
   reciproca, ne' ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan
   ad un altro paese dell'ex U.R.S.S.