(Protocollo - art. 1)
                             PROTOCOLLO 
                  RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA 
                   TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE 
                         IN MATERIA DOGANALE 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: 
a) "legislazione   doganale":   le   disposizioni    legislative    o
   regolamentari,  applicabili  nei  territori   delle   Parti,   che
   disciplinano l'importazione,  l'esportazione,  il  transito  delle
   merci, nonche' l'assoggettamento  delle  stesse  a  una  qualsiasi
   altra  procedura  doganale,  comprese  le   misure   di   divieto,
   restrizione e controllo adottate da dette Parti; 
b) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da  una  Parte  contraente,  che  presenta  una
   domanda di assistenza in materia doganale; 
c) "autorita' interpellata":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo  designata  da  una  Parte  contraente,  che  riceve  una
   richiesta di assistenza in materia doganale; 
d) "dati personali": tutte le informazioni relative  ad  una  persona
   fisica identificata.