(Protocollo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
                Scambi di informazioni e riservatezza 
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma  a  norma  del
presente protocollo sono di natura riservata o ristretta,  a  seconda
delle norme applicabili in ciascuna delle Parti.  Esse  sono  coperte
dal  segreto  d'ufficio  e  sono  tutelate  dalle  rispettive   leggi
applicabili nel territorio della Parte che le  ha  ricevute  e  dalle
corrispondenti disposizioni  cui  debbono  conformarsi  le  autorita'
comunitarie. 
2. I dati personali possono trasmettersi solo  se  la  Parte  che  li
riceve si impegna a  tutelarli  in  misura  perlomeno  equivalente  a
quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate  solo  ai  fini
del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi  da
una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che
le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 
4. Il paragrafo 3 non  osta  all'uso  delle  informazioni  in  azioni
giudiziarie  o  amministrative  promosse  a  seguito  della   mancata
osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha
fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle  testimonianze,  nonche'  nei
procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a  un  tribunale,
le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute  e  i
documenti  consultati  in  base  alle   disposizioni   del   presente
protocollo.