(Protocollo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                         Esperti e testimoni 
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato
a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita'  di
esperto  o  testimone  in   azioni   giudiziarie   o   amministrative
riguardanti  le  materie  di  cui  al   presente   protocollo   nella
giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti,  documenti  ovvero
loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento.  Nella
richiesta di comparizione  deve  essere  specificamente  indicato  su
quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 
2. Il funzionario auotorizzato gode della protezione assicurata dalla
legislazione vigente ai funzionari dell'autorita' richiedente nel suo
territorio.