(Protocollo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                            Applicazione 
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle  autorita'
doganali centrali della Repubblica di Uzbekistan, da una parte, e  ai
competenti servizi della Commissione delle Comunita'  europee  e,  se
del caso, alle autorita' doganali  degli  Stati  membri,  dall'altra.
Essi  decidono  in  merito  a  tutte  le  misure  pratiche   e   alle
disposizioni  necessarie  per  la  sua   applicazione,   tenendo   in
considerazione le norme in  materia  di  protezione  dei  dati.  Essi
possono  raccomandare  ai  competenti  organismi  le  modifiche   del
presente protocollo che ritengano necessarie. 
2. Le Parti si consultano e si tengono  reciprocamente  informate  in
merito alle norme specifiche di  esecuzione  adottate  in  base  alle
disposizioni del presente protocollo.