ARTICOLO 14 Complementarita' Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.