(Protocollo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                          Complementarita' 
Fatto salvo  l'articolo  10,  gli  eventuali  accordi  di  assistenza
reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri  e  la  Repubblica  di
Uzbekistan  non  pregiudicano   le   disposizioni   comunitarie   che
disciplinano  la  comunicazione  fra  i  competenti   servizi   della
Commissione delle Comunita' europee e  le  autorita'  doganali  degli
Stati membri delle informazioni  ottenute  in  materia  doganale  che
possano interessare la Comunita'.