(Protocollo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                        Campo di applicazione 
1. Nell'ambito della propria  giurisdizione,  le  Parti  si  prestano
assistenza reciproca, nei modi  e  alle  condizioni  specificati  nel
presente protocollo, per garantire  la  corretta  applicazione  della
normativa  doganale,  in   particolare   per   quanto   concerne   la
prevenzione, l'individuazione e l'esame  delle  violazioni  di  detta
legislazione. 
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente  protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa  delle  Parti  competente
per l'applicazione dello stesso. Essa non  pregiudica  le  norme  che
disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale  ne'  copre  le
informazioni  ottenute  grazie  a  poteri  esercitati  su   richiesta
dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.