(Protocollo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       Assistenza su richiesta 
1. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
fornisce   tutte   le   informazioni   pertinenti   che    consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa  doganale,  comprese   le   informazioni   riguardanti   le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione. 
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono
state  correttamente  importate  nel  territorio  dell'altra   parte,
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 
3. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
prende nell'ambito della propria normativa  le  misure  necessarie  a
garantire che siano tenute sotto controllo: 
a) le persone fisiche o giuridiche in merito  alle  quali  sussistano
   fondati motivi di  ritenere  che  violino  o  abbiano  violato  la
   normativa doganale; 
b) i luoghi dove partite di merci sono immagazzinate in modo da  fare
   legittimamente  supporre  che  sono  destinate  ad  operazioni  in
   violazione della legislazione doganale; 
c) i  movimenti  di  merci  per  i  quali  sia  stata  segnalata   la
   possibilita'  che  diano  luogo  a  infrazioni   della   normativa
   doganale; 
d) i mezzi di trasporto  per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
   ritenere che siano stati, siano ovvero possano  essere  utilizzati
   per operazioni in violazione della normativa doganale.