(Protocollo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                        Assistenza spontanea 
Le  Parti  si  prestano   assistenza   reciproca,   senza   richiesta
preventiva, nella misura  in  cui  leggi,  norme  e  altri  strumenti
giuridici lo consentano e qualora lo considerino  necessario  per  la
corretta  applicazione  della  normativa  doganale,  in   particolare
allorche' ricevono informazioni riguardanti: 
- operazioni per le quali sia stata violata,  si  violi  o  si  possa
  violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte; 
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; 
- merci note per essere  soggette  a  infrazioni  della  legislazione
  doganale; 
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di
  ritenere che stiano violando  o  abbiano  violato  la  legislazione
  doganale; 
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi  di  ritenere
  che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare
  la legislazione doganale.