(Protocollo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
            Forma e contenuto delle domande di assistenza 
1.  Le  domande  inoltrate  a  norma  del  presente  protocollo  sono
presentate  per  iscritto.  Ad  esse  vengono  allegati  i  documenti
necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo
richieda, possono essere accettate domande orali le quali,  tuttavia,
devono essere immediatamente confermate per iscritto. 
2. Le domande  presentate  a  norma  del  paragrafo  1  del  presente
articolo devono contenere le seguenti informazioni: 
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; 
b) la misura richiesta; 
c) l'oggetto e il motivo della domanda; 
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; 
e) ragguagli il piu' possibile esatti  ed  esaurienti  sulle  persone
   fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; 
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte,  salvo  per  i
   casi di cui all'articolo 5. 
3.  Le  domande  sono  presentate  in  una  delle  lingue   ufficiali
dell'autorita' interpellata o in  una  lingua  concordata  con  detta
autorita'. 
4. Se la domanda non risponde ai requisiti  formali  stabiliti  mpuo'
esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia  possono
essere disposte misure cautelative.