(Protocollo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
             Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza,  come  disposto
nel presente protocollo, qualora cio' possa: 
a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Uzbekistan o di uno
   Stato membro cui e' stata chiesta assistenza a norma del  presente
   protocollo; o 
b) pregiudicare l'ordine pubblico, la  sicurezza  o  altri  interessi
   essenziali,  in  particolare  quelli  di  cui   all'articolo   10,
   paragrafo 2; o 
c) riguardare norme valutarie  o  fiscali,  fuori  dall'ambito  della
   normativa relativa ai dazi doganali; ovvero 
d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti  un'assistenza  che  non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale
circostanza  nella   sua   domanda.   Spetta   quindi   all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 
3. Se l'assistenza e' negata,  la  decisione  e  le  sue  motivazioni
devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.