ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UZBEKISTAN dall'altra, riuniti a Firenze, addi' 21.06.1996, per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente: l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale. Dichiarazione relativa ai dati personali Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al Titolo III Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui all'articolo 24, lettera b) e all'articolo 35 Dichiarazione comune relativa all'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 95 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i Plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere accluso al presente Atto Finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Uzbekistan in relazione allo stabilimento delle societa' I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione acclusa al presente Atto Finale: Dichiarazione del Governo francese DICHIARAZIONE COMUNE SUI DATI PERSONALI Nell'applicare il presene accordo le Parti sono consapevoli della necessita' di un'adeguata protezione delle persone fisiche per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO III Tutti i riferimenti al GATT si intendono fatti al testo del GATT come modificato nel 1994. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 Fintantoche' la Repubblica di Uzbekistan non sara' entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in sede di comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni saranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI ALL'ARTICOLO 24, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 35 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 34 Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 41 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 95 1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 98 dell'accordo si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nell'inosservanza degli elementi di base del presente accordo di cui all'articolo 2. 2. Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 95 si intendono le misure prese in base al diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 95, l'altra Parte puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie. SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN IN RELAZIONE ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' _________________ A. Lettera del Governo della Repubblica di Uzbekistan Signor Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 29 aprile 1996. Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Uzbekistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Uzbekistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Uzbekistan o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo della Repubblica di Uzbekistan B. Lettera della Comunita' europea Signor , La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 29 aprile 1996. Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Uzbekistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Uzbekistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Uzbekistan o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera". Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera. Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima. A nome della Comunita' europea DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Uzbekistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea. Fatto a Firenze, addi' ventuno giugno millenovecentonovantasei.