(Protocollo -Atto finale)
                             ATTO FINALE 
I plenipotenziari: 
DEL REGNO DEL BELGIO, 
DEL REGNO DI DANIMARCA, 
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 
DEL REGNO DI SPAGNA, 
DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
DELL'IRLANDA, 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 
DEL REGNO DEI PAESI BASSI, 
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
DEL REGNO DI SVEZIA, 
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
Parti contraenti del trattato che istituisce  la  COMUNITA'  EUROPEA,
del trattato che  istituisce  la  COMUNITA'  EUROPEA  DEL  CARBONE  E
DELL'ACCIAIO e del  trattato  che  istituisce  la  COMUNITA'  EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA, 
in appresso denominati "Stati membri", e 
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE  E  DELL'ACCIAIO,  in  appresso
denominate "la Comunita'", 
                           da una parte, e 
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UZBEKISTAN 
                             dall'altra, 
riuniti a Firenze, addi' 21.06.1996, per  la  firma  dell'accordo  di
partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra  le
Comunita' europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica
di Uzbekistan, dall'altra, in appresso  denominato  "accordo",  hanno
adottato il testo seguente: 
l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: 
Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. 
I  plenipotenziari  degli  Stati  membri  e  della  Comunita'   e   i
plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno adottato i testi
delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente
Atto finale. 
Dichiarazione relativa ai dati personali 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo 
Dichiarazione comune relativa al Titolo III 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo 
Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui 
all'articolo 24, lettera b) e all'articolo 35 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 34 dell'accordo 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo 
Dichiarazione comune relativa all'articolo 95 dell'accordo 
I  plenipotenziari  degli  Stati  membri  e  della  Comunita'   e   i
Plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan  hanno  inoltre  preso
nota del seguente scambio di lettere accluso al presente Atto Finale: 
Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Uzbekistan in 
relazione allo stabilimento delle societa' 
I  plenipotenziari  degli  Stati  membri  e  della  Comunita'  ed   i
plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan  hanno  inoltre  preso
atto della seguente dichiarazione acclusa al presente Atto Finale: 
Dichiarazione del Governo francese 
               DICHIARAZIONE COMUNE SUI DATI PERSONALI 
Nell'applicare il presene accordo le  Parti  sono  consapevoli  della
necessita' di un'adeguata protezione delle persone fisiche per quanto
riguarda l'elaborazione dei dati personali e la  libera  circolazione
di tali dati. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 
Le Parti possono  indire  riunioni  ad  hoc  al  massimo  livello  se
ritengono che le circostanze lo giustifichino. 
             DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO III 
Tutti i riferimenti al GATT si intendono fatti al testo del GATT come
modificato nel 1994. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 
Fintantoche' la Repubblica di Uzbekistan  non  sara'  entrata  a  far
parte dell'OMC, le Parti si consulteranno  in  sede  di  comitato  di
cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie  all'importazione,
compresi  i  cambiamenti  a  livello  di  protezione  tariffaria.  Le
consultazioni saranno proposte, in particolare,  prima  di  aumentare
detta protezione. 
      DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" 
        DI CUI ALL'ARTICOLO 24, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 35 
1. Le Parti confermano che  la  questione  del  controllo  dipendera'
   dalle circostanze oggettive del caso specifico. 
2. Ad esempio,  una  societa'  verra'  considerata  "controllata"  da
   un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: 
   - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la 
     maggioranza dei diritti di voto o se 
   - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la 
     maggior  parte  degli  amministratori,  dei  dirigenti   o   dei
     supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della
     consociata. 
3. Le Parti concordano nel ritenere  non  esaurienti  i  criteri  del
   paragrafo 2. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 34 
Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un  visto
per le persone fisiche di alcune Parti e non  di  altre  vanifichi  o
diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 41 
Le  Parti  convengono  che,  ai  fini  dell'accordo,  la   proprieta'
intellettuale, industriale e commerciale  include  in  particolare  i
diritti d'autore, anche per i  programmi  informatici,  e  i  diritti
connessi, i diritti relativi ai  brevetti,  ai  disegni  industriali,
alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni  di  origine,
ai  marchi  di  fabbrica  e  di  identificazione  dei  servizi,  alle
topografie dei circuiti integrati e la tutela contro  la  concorrenza
sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per  la
protezione  della  proprieta'  industriale   e   delle   informazioni
riservate sul know-how. 
            DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 95 
1. Per la  corretta  interpretazione  e  per  l'applicazione  pratica
   dell'accordo, le Parti convengono che  per  "casi  particolarmente
   urgenti" di cui  all'articolo  98  dell'accordo  si  intendono  le
   violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di  una  delle
   Parti. La violazione  di  una  clausola  sostanziale  dell'accordo
   consiste: 
   a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme 
      generali del diritto internazionale 
   o 
   b) nell'inosservanza degli elementi di base del presente accordo 
      di cui all'articolo 2. 
2. Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui  all'articolo
   95 si intendono le misure prese in base al diritto internazionale.
   Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente  urgente
   a norma  dell'articolo  95,  l'altra  Parte  puo'  ricorrere  alla
   procedura di composizione delle controversie. 
                         SCAMBIO DI LETTERE 
                          TRA LA COMUNITA' 
                    E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN 
            IN RELAZIONE ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' 
    
                          _________________

    
A. Lettera del Governo della Repubblica di Uzbekistan 
Signor 
Mi  pregio  far  riferimento  all'accordo  di   partenariato   e   di
cooperazione siglato il 29 aprile 1996. 
Come e' stato sottolineato durante  i  negoziati,  la  Repubblica  di
Uzbekistan concede un trattamento privilegiato,  per  certi  aspetti,
alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano  nel  suo
territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta  a
favorire con ogni mezzo lo stabilimento  delle  societa'  comunitarie
nella Repubblica di Uzbekistan. 
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra  la
data della sigla del presente accordo e  l'entrata  in  vigore  degli
articoli  sullo  stabilimento  delle  societa',  la   Repubblica   di
Uzbekistan non adottera' misure o  normative  tali  da  introdurre  o
accentuare una discriminazione a  danno  delle  societa'  comunitarie
rispetto alle societa' dell'Uzbekistan o di paesi terzi in  confronto
alla situazione esistente alla data della sigla. 
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver  ricevuto  la  presente
lettera. 
Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima.  Per
                                      il Governo della 
                                    Repubblica di Uzbekistan 
B. Lettera della Comunita' europea 
Signor , 
La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: 
     "Mi pregio far riferimento  all'accordo  di  partenariato  e  di
     cooperazione siglato il 29 aprile 1996. 
     Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di
     Uzbekistan  concede  un  trattamento  privilegiato,  per   certi
     aspetti, alle societa' comunitarie che  si  stabiliscono  e  che
     operano nel suo territorio. Ho spiegato  che  cio'  riflette  la
     nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento 
     delle societa' comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan. 
     Cio' premesso, rimane inteso che, durante  il  periodo  compreso
     tra la data della sigla del  presente  accordo  e  l'entrata  in
     vigore degli articoli  sullo  stabilimento  delle  societa',  la
     Repubblica di Uzbekistan non adottera' misure o  normative  tali
     da introdurre o accentuare una  discriminazione  a  danno  delle
     societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Uzbekistan o di
     paesi terzi in confronto alla  situazione  esistente  alla  data
     della sigla. 
     Le sarei grato  se  potesse  confermarmi  di  aver  ricevuto  la
     presente lettera". 
Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera. 
Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima. 
                                           A nome della 
                                          Comunita' europea 
                            DICHIARAZIONE 
                        DEL GOVERNO FRANCESE 
La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato  e  di
cooperazione con la Repubblica di Uzbekistan non si applica ai  paesi
e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma  del
trattato che istituisce la Comunita' europea. 
  Fatto a Firenze, addi' ventuno giugno millenovecentonovantasei.