Art. 4.
       Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione
           alla situazione economica del nucleo familiare
  1.  La  valutazione  della  situazione  economica rilevante ai fini
della  esenzione  parziale  o totale e' effettuata con riferimento al
nucleo  familiare  composto  dal  richiedente l'esenzione stessa, dai
soggetti  con  i quali convive e da quelli considerati a suo carico a
fini  IRPEF  secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998,   n.   109.   Al  fine  di  favorire  l'autonomia  dell'anziano
convivente,  i  soggetti  di  eta'  superiore  ai  65 anni conviventi
possono  scegliere  di  costituire  un  nucleo  familiare  autonomo e
richiedere  l'esenzione,  totale  o parziale, dalla partecipazione al
costo  delle  prestazioni  con  riferimento  alla  propria situazione
economica;  in tal caso l'anziano non e' incluso nel nucleo familiare
come  definito  nel  presente  comma.  L'anziano  non  puo'  comunque
costituire  un  nucleo  familiare  autonomo  rispetto  al coniuge non
legalmente ed effettivamente separato.
  2.  L'indicatore  della  situazione  economica  e'  definito  dalla
combinazione  dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare
e  dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il
coefficiente  di  cui  all'allegato  2.  Dal  calcolo  del patrimonio
immobiliare e' esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del
nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o di eta' compresa tra
sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della situazione
economica  e'  detratto  un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre
settantacinque  anni  e'  detratto  un  ammontare pari a 7 milioni di
lire.  L'allegato  2  specifica le modalita' di calcolo del reddito e
del patrimonio.
  3.  L'indicatore  della  situazione economica equivalente, utile ai
fini  dell'individuazione  delle  soglie  di  cui  ai commi 4 e 5, e'
calcolato  come  rapporto  tra  l'indicatore  di  cui al comma 2 e il
parametro  corrispondente  alla  specifica  composizione  del  nucleo
familiare,  desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato
2.
  4.   L'esenzione   totale   dalla  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni  di  cui all'articolo 2 e' garantita qualora l'indicatore
della  situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di
lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore
e' elevato di 5 milioni di lire.
  5.  Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo
delle  prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, e' riconosciuto qualora
l'indicatore  della  situazione economica equivalente sia inferiore a
36 milioni di lire.
  6.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 le regioni possono incrementare,
sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i
valori  soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro
un margine del 20%.
  7.  Il  diritto  all'esenzione,  totale o parziale, e' riconosciuto
dalle  aziende  unita'  sanitarie locali di residenza, che rilasciano
per  ciascun  componente il nucleo familiare un documento individuale
attestante il diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare
una  dichrazione  sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.
15,   e   successive   modificazioni,   concernente  le  informazioni
necessarie  per  la  determinazione  dell'indicatore della situazione
economica  equivalente.  Il  richiedente  dichiara  inoltre  di avere
conoscenza  che,  nel  caso  di  riconoscimento  del diritto, possono
essere  eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti
ad  accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati
presso  le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal
fine  il  codice  identificativo  degli  intermediari  finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'articolo 4, comma 8,
del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 109. Il Ministero della
sanita'  definisce  i  contenuti  del  modello uniforme relativo alla
dichiarazione  sostitutiva  e  alle  altre  dichiarazioni  di  cui al
presente comma.
  8.  Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o
totale,  in  sede  di prima dichiarazione il richiedente si impegna a
comunicare  eventuali  modifiche  della  situazione economica e della
composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della
propria  posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le regioni e le
aziende  unita'  sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari,
di  accertamento  della permanenza delle condizioni che danno diritto
all'esenzione.  Qualora  si  verifichino modifiche della composizione
del  nucleo  familiare  o  della  situazione  economica, e' possibile
richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai
fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, totale o parziale,
dalla   partecipazione   al   costo  delle  prestazioni.  Le  regioni
individuano  gli  organismi  incaricati di valutare i singoli casi di
composizione  del nucleo familiare o di situazione economica, nonche'
le relative modifiche, di particolare complessita'.
  9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31
dicembre  1999,  rimangono  confermati  i  criteri di esenzione dalla
partecipazione  al costo in relazione al reddito definiti dalla legge
24  dicembre  1993,  n.  537, come modificata dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 
           Note all'art. 4:
            -  La  legge  4  gennaio  1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
            -  Per il   testo dell'art. 4 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 109, v. nelle note all'art. 1.
            - Il testo vigente dei commi da   14  a  17  dell'art.  8
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente:
            "14.  I farmaci   collocati nella classe di cui al  comma
          10, lettera a),   sono a    totale  carico    del  Servizio
          sanitario  nazionale    con la corresponsione,   da   parte
          dell'assistito,  di  una  quota fissa  per ricetta di  lire
          3.000 per prescrizioni  di una confezione e  di lire  6.000
          per    prescrizioni  di  piu'   confezioni. Per i   farmaci
          collocati nella  classe  di  cui  al  comma   10,   lettera
          b),    e'   dovuta   una partecipazione alla spesa da parte
          dell'assistito nella misura del 50 per  cento del    prezzo
          di  vendita al  pubblico. I  farmaci collocati nella classe
          di  cui  al   comma 10, lettera   c), sono a  totale carico
          dell'assistito.
            15.  Tutti  i cittadini sono  soggetti al pagamento delle
          prestazioni di diagnostica strumentale e di  laboratorio  e
          delle  altre  prestazioni specialistiche, ivi   comprese le
          prestazioni di  fisiokinesiterapia e le cure termali,  fino
          all'importo   massimo  di  lire  70.000  per  ricetta,  con
          assunzione  a  carico  del Servizio   sanitario   nazionale
          degli importi eccedenti tale limite.
            16.    A     decorrere   dal    1   gennaio    1995  sono
          esentati  dalla partecipazione  alla spesa   sanitaria   di
          cui ai  commi  14  e 15  i cittadini  di  eta' inferiore  a
          sei   anni   e  di eta'  superiore  a sessantacinque  anni,
          appartenenti ad   un   nucleo   familiare con   un  reddito
          complessivo  riferito  all'anno  precedente non superiore a
          lire 70 milioni.  A decorrere   dal 1 gennaio    1996  sono
          altresi'   esentati   dalla  partecipazione  alla     spesa
          sanitaria di cui ai commi  14 e 15 i portatori di patologie
          neoplastiche maligne,  i pazienti in  attesa  di  trapianti
          di  organi,  nonche' i  titolari di  pensioni sociali  ed i
          familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa
          data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla  spesa
          sanitaria di cui ai commi 14 e 15  i disoccupati ed i  loro
          familiari    a  carico,  nonche'  i titolari di pensioni al
          minimo  di    eta'  superiore  a  sessant'anni  ed  i  loro
          familiari  a  carico,  purche'    appartenenti ad un nucleo
          familiare con un  reddito  complessivo,  riferito  all'anno
          precedente,  inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino
          a  lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di
          un ulteriore milione di lire per ogni figlio a  carico.  Le
          esenzioni  connesse    ai livelli   di reddito   operano su
          dichiarazione dell'interessato o  di un suo familiare    da
          apporre  sul  retro   della ricetta.   I soggetti   affetti
          dalle  forme morbose  e le categorie previste  dal  decreto
          del    Ministro  della  sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale   n. 32 del  7  febbraio  1991,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni,  sono  esentati
          dalla  partecipazione   alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai
          commi  14  e  15 limitatamente alle prestazioni individuate
          dallo stesso decreto.
            16   -bis.   Sono   altresi'   esenti   le    prestazioni
          diagnostiche  e terapeutiche, comprese  le vaccinazioni  di
          comprovata    efficacia,  di cui   all'ultimo   periodo del
          comma  3  dell'art.  5 della  legge  29 dicembre 1990,   n.
          407,  come sostituito  dal comma  16-quinquies del presente
          articolo,  e  all'art.  5  del  citato decreto del Ministro
          della sanita' 1 febbraio 1991.
            16-ter.      Per         l'assistenza        farmaceutica
          l'esenzione   opera esclusivamente per i  farmaci collocati
          nella  classe  di    cui  al  comma  10,  lettera  b).  Per
          l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni  di  cui  al
          comma 15 i cittadini  esenti, con esclusione degli invalidi
          di  guerra  titolari   di pensione   diretta vitalizia, dei
          grandi invalidi per servizio,   degli invalidi civili    al
          100    per  cento e   dei grandi invalidi del lavoro,  sono
          tenuti comunque al  pagamento    di  una  quota  fissa  per
          ricetta di lire 3.000  per prescrizioni di una confezione e
          di   lire   6.000   per   prescrizioni di  piu'  confezioni
          nonche'  per prescrizioni relative alle prestazioni di  cui
          al comma 15.
            16-quater.   I    direttori  generali  e  i    commissari
          straordinari delle unita'   sanitarie   locali   e    delle
          aziende      ospedaliere     dispongono  verifiche    sulla
          regolarita'   delle   prescrizioni,    in      regime    di
          esenzione,  dei  medici  convenzionati   e  dipendenti  del
          Servizio  sanitario nazionale, inoltre attivano  attraverso
          gli  organi  preposti  controlli  sulla  veridicita'  delle
          dichiarazioni  di esenzione apposte sul retro delle ricette
          previste dal    comma  16.  In  caso  di  violazioni  delle
          disposizioni   di cui  al  presente  articolo si  applicano
          le sanzioni previste dal codice penale.
            17. E' abrogata ogni  disposizione precedente relativa al
          pagamento della  quota fissa   sulle singole    prestazioni
          farmaceutiche    e sulle singole   ricette   relative  alle
          altre  prestazioni  sanitarie.  Sono altresi'  abrogati   i
          commi    2,    3,      4,   5   e   6   dell'art.   6   del
          decreto-legge     19     settembre     1992,   n.      384,
          convertito,      con modificazioni, dalla legge 14 novembre
          1992, n. 438".