Art. 5.
                    Esenzione dalla partecipazione
          in relazione a particolari condizioni di malattia
  1. Con distinti regolamenti del  Ministro della sanita' da emanarsi
ai sensi  dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto  1988, n.
400, sono individuate, rispettivamente:  a) le condizioni di malattia
croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie
di  cui  alle lettere  a)  e  b)  danno diritto  all'esenzione  dalla
partecipazione per  le prestazioni  di assistenza  sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia,
il Ministro  della sanita'  tiene conto  della gravita'  clinica, del
grado  di  invalidita',  nonche'  della  onerosita'  della  quota  di
partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
  2. I  regolamenti individuano inoltre le  prestazioni di assistenza
sanitaria  correlate  a  ciascuna  condizione  di  malattia  ed  alle
relative complicanze, per le  quali e' riconosciuta l'esenzione dalla
partecipazione al costo, tenendo conto:  a) della loro inclusione nei
livelli  essenziali di  assistenza; b)  della loro  appropriatezza ai
fini   del   monitoraggio   della   evoluzione   della   malattia   e
dell'efficacia per  la prevenzione  degli ulteriori  aggravamenti; c)
della  definizione   dei  percorsi   diagnostici  e   terapeutici.  I
regolamenti individuano altresi' le  condizioni di malattia che danno
diritto  all'esenzione  dal  pagamento   della  quota  fissa  di  cui
all'articolo  3,  comma  9,  per le  prestazioni  cui  e'  necessario
ricorrere  con  frequenza  particolarmente  elevata,  indicate  dagli
stessi regolamenti.
  3. L'esenzione dalla partecipazione al  costo per le prestazioni di
assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia e' riconosciuta in
qualsiasi regime di erogazione.
  4.   Sono  escluse   dall'esenzione   le  prestazioni   finalizzate
all'accertamento  delle  condizioni  di malattia  che  danno  diritto
all'esenzione, ad eccezione di  quelle individuate dal regolamento di
cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono
altresi' esclusi  dall'esenzione i farmaci collocati  nella classe di
cui all'articolo  8, comma  10, lettera b),  della legge  24 dicembre
1993, n. 537.
  5. Con il regolamento di cui  al comma 1, lettera b), sono altresi'
individuate specifiche forme di  tutela garantite ai soggetti affetti
da patologie  rare, con particolare riguardo  alla disponibilita' dei
farmaci   orfani   ed    all'organizzazione   dell'erogazione   delle
prestazioni di assistenza.
  6. Le  condizioni e le malattie  di cui al comma  1 sono aggiornate
con la  procedura di  cui all'articolo  17, comma  3, della  legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata
e delle  evidenze scientifiche,  nonche' dello sviluppo  dei percorsi
diagnostici  e  terapeutici.  Entro  sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di
invalidita' per  le minorazioni  e malattie invalidanti,  il Ministro
della sanita' provvede  ad aggiornare il regolamento di  cui al comma
1,  lettera   a),  inserendovi   le  eventuali   ulteriori  patologie
invalidanti e le  correlate prestazioni per le  quali e' riconosciuto
il  diritto   all'esenzione  dalla  partecipazione  al   costo.  Fino
all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'articolo
6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata l'esenzione
dalla  partecipazione al  costo delle  prestazioni come  disciplinata
dallo stesso  articolo 6 e dall'articolo  1, comma 3, della  legge 23
dicembre  1994,  n. 724,  nonche'  l'esenzione  agli invalidi  civili
minori di  anni 18  con indennita'  di frequenza  e alle  vittime del
terrorismo  e della  criminalita' organizzata  di cui  alla legge  20
ottobre 1990, n. 302.
  7.  Ai  soli  fini  dell'assistenza sanitaria,  la  percentuale  di
invalidita'  dei soggetti  ultrasessantacinquenni  e' determinata  in
base alla presenza di difficolta'  persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il testo dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, e' il seguente:
            "Art.  17.  -  1.  Con    decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione    del    Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il parere  del Consiglio di Stato   che
          deve  pronunziarsi  entro   novanta giorni dalla richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -  Per    il testo del  comma 10 dell'art.  8 della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, v. nelle note all'art. 3.
            - Il decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio  1991,
          pubblicato  nella   Gazzetta    Ufficiale   n.  32   del  7
          febbraio    1991,   reca:   "Rideterminazione  delle  forme
          morbose   che   danno  diritto  all'esenzione  dalla  spesa
          sanitaria".
            - L'art. 1, comma 3, della legge  23  dicembre  1994,  n.
          724,  modifica il   comma 16  dell'art.  8  della legge  24
          dicembre  1993, n.  537, riportato nelle note all'art. 4.
            -  Il testo   dell'art.   15 della   legge  20    ottobre
          1990,  n.   302, recante:  "Norme  a  favore  delle vittime
          del  terrorismo  e  della criminalita' organizzata", e'  il
          seguente:
            "Art. 15.  - 1. I  cittadini italiani  che abbiano subito
          ferite o lesioni in conseguenza  degli atti di cui all'art.
          1  sono esenti dal pagamento  di   ticket  per   ogni  tipo
          di    prestazione  sanitaria conseguente agli eventi di cui
          alla presente legge.
            2.    Entro sessanta   giorni dalla   data di  entrata in
          vigore della presente  legge, il  Ministro   della  sanita'
          stabilisce  con  proprio decreto, da  emanarsi di  concerto
          con  il Ministro  dell'interno, le modalita' di  attuazione
          dell'esenzione di cui al comma 1".