Art. 6.
                          Procedure e tempi
  1.  Con  uno  o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a
norma  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono  definite  le  modalita'  di  accertamento  e  di verifica della
situazione  economica  del  nucleo  familiare  e  delle condizioni di
malattia  che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla
partecipazione  in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare
le   procedure   di  prescrizione  e  di  pagamento  della  quota  di
partecipazione,  anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica.  I  regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento
dei  controlli  sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei
dati  personali  comunque  effettuato  in  applicazione  del presente
decreto,  con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione
dei   dati,   ai  soggetti  che  possono  accedervi  e  al  tempo  di
conservazione  dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della
legge  31  dicembre  1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n.
676,  nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in
attuazione  di  quest'ultima.  Entro  il 31 ottobre 1998, il Ministro
della  sanita',  d'intesa  con  la Conferenza unificata, individua le
regioni  nelle  quali  avviare,  a  partire  dal  1 novembre 1998, la
sperimentazione  del  nuovo  sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni  e  delle  esenzioni,  con riferimento sia alle procedure
amministrative  sia  all'impatto  economico. Sulla base dei risultati
della    sperimentazione   potranno   essere   emanate   disposizioni
integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
  2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro
il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:
  a)  le  procedure  per  il  riconoscimento,  da parte delle aziende
unita'    sanitarie   locali,   del   diritto   all'esenzione   dalla
partecipazione  al  costo  delle prestazioni sanitarie ai sensi degli
articoli  4  e  5,  o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi
dell'articolo 4;
  b)  le  procedure  per  il  rilascio, da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o
alla  partecipazione  in  misura ridotta, prevedendo a tal fine anche
l'avvio  di  sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni
riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di piu'
aziende  unita' sanitarie locali o di altri enti eroganti prestazioni
sociali  agevolate,  in  ordine  alla  veridicita'  della  situazione
familiare  dichiarata,  nonche'  confrontando  i  dati  reddituali  e
patrimoniali   dichiarati   con   quelli   in  possesso  del  sistema
informativo  del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni
stipulate con il Ministero stesso;
  d)  le  procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da
parte  degli  assistiti  a  fronte  delle  prestazioni  fruite, anche
mediante  l'avvio  di  sperimentazioni  di  modalita' innovative, ivi
incluso   l'utilizzo   a   tal  fine  della  citata  carta  sanitaria
elettronica;
  e) le modalita' di controllo sul comportamento dei singoli soggetti
erogatori    relativamente    alla   riscossione   delle   quote   di
partecipazione  al  costo  delle  prestazioni dagli assistiti ed alla
relativa  rendicontazione  nei confronti della propria azienda unita'
sanitaria locale;
  f)  le  modalita'  di  controllo  del  ricorso alle prestazioni nei
diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime
ordinario.
  3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto  delle  disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
di  quelle  contenute  nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
anche  al  fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
  4.  La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel
rispetto  delle  garanzie previste dai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
 
           Note all'art. 6:
            -  Per    il  testo dell'art.   17 della legge  23 agosto
          1988,  n. 400, vedi nelle note all'art. 5.
            - La legge 31 dicembre 1976,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone e di altri soggetti  rispetto  al  trattamento  dei
          dati personali".
            -  La  legge 31 dicembre 1996,  n. 676, reca: "Delega  al
          Governo in materia  di tutela  delle persone  e   di  altri
          soggetti rispetto  al trattamento dei dati personali".
            -  Per   il testo del comma  50 dell'art. 59 della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, v. nelle note al titolo.
            - Per  il testo del decreto  legislativo 31  marzo  1998,
          n. 109, v.  nelle note all'art. 1.