Art. 7.
        Entrate da partecipazione al costo delle prestazioni
  1.  Il  gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione
al  costo  delle  prestazioni  dovute  dagli  assistiti  del Servizio
sanitario  nazionale  ai  sensi  del  presente  decreto concorre alle
disponibilita'  finanziarie  complessive  per  il  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale,  nei  limiti  della  quota a tal fine
annualmente  predeterminata  in  base: a) alla normativa nazionale in
materia  di  partecipazione  e di relative esenzioni; b) al numero di
assistiti   esentati  dalla  partecipazione  in  relazione  sia  alla
situazione   economica   del  nucleo  familiare,  sia  a  particolari
condizioni  di  malattia;  c)  al  ricorso alle prestazioni sanitarie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le aziende
sanitarie  sono  tenute  a  rilevare  separatamente  i  dati relativi
all'ammontare  della partecipazione al costo e al numero di assistiti
esenti  per tipologia di esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla
regione  e  al  Ministero della sanita'. Le regioni validano i dati e
comunicano  alle aziende sanitarie le eventuali rettifiche da operare
entro  il  mese  successivo  alla  trasmissione;  soltanto  dopo tale
periodo il Ministero della sanita' provvede a utilizzare i dati.
  2.  Le  regioni possono modificare le soglie di cui all'articolo 4,
comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni
onere finanziario a carico dello Stato.