Art. 8.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.   Sono   abrogate  tutte  le  precedenti  norme  in  materia  di
partecipazione  alla  spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non
esplicitamente   confermate   dal   presente  decreto.  E'  abrogato,
altresi',  l'articolo  2,  comma  2, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'articolo   5,   commi   1   e  6,  cessano  di  avere  efficacia,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del
decreto  del  Ministro  della sanita' del 1 febbraio 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni,  e  quelle  di  cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dello
stesso decreto.
  3.  Le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano e le regioni a
statuto  speciale  provvedono  alle  finalita'  del  presente decreto
nell'ambito  delle  proprie  competenze, secondo quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti.
  4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per
il  2000  disciplinano  l'eventuale  revisione  delle  soglie  di cui
all'articolo  4,  commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima
fase  di  applicazione  del  nuovo sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni e del regime delle esenzioni.
 
           Note all'art. 8:
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  2  della legge 28
          dicembre 1995, n.  549, e' il seguente:
            "2.   Le somme   derivanti   dalla partecipazione    alla
          spesa  per    le  prestazioni      di   pronto     soccorso
          ospedaliero        e     day        hospital   diagnostico,
          facoltativamente  disposte  dalle  regioni e dalle province
          autonome,  non  concorrono  al finanziamento  della   quota
          capitaria rapportata  ai  livelli  uniformi  di  assistenza
          di    cui   al   Piano sanitario   nazionale,  approvato ai
          sensi  dell'art.  1 del   decreto legislativo  30  dicembre
          1992,  n. 502, e  successive modificazioni ed integrazioni.
          Conseguentemente per ciascun  anno a decorrere dal 1996  la
          quota  capitaria  e'  rideterminata al netto delle predette
          somme".
            - Il decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio  1991,
          pubblicato  nella   Gazzetta    Ufficiale   n.  32   del  7
          febbraio    1991,   reca:   "Rideterminazione  delle  forme
          morbose   che   danno  diritto  all'esenzione  dalla  spesa
          sanitaria".