Art. 8. Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate dal presente decreto. E' abrogato, altresi', l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dello stesso decreto. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a statuto speciale provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. 4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e del regime delle esenzioni.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' il seguente: "2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero e day hospital diagnostico, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria e' rideterminata al netto delle predette somme". - Il decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, reca: "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria".