Art. 3. 
  1. Fatta salva la documentazione relativa  al  trasporto  di  merci
pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e  alle  spedizioni
di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il  formulario  di
cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento
dei rifiuti trasportati. 
  2. Durante il trasporto devono essere rispettate le  norme  vigenti
che  disciplinano  l'imballaggio  e   l'etichettatura   dei   rifiuti
pericolosi nonche' le norme tecniche che disciplinano le attivita' di
trasporto dei rifiuti. 
 
           Nota all'art. 3: 
            -  Il  regolamento  CE/259/93  recante:  "Sorveglianza  e
          controllo delle spedizioni dei  rifiuti  all'interno  della
          Comunita' europea nonche' in entrata ed in uscita  dal  suo
          territorio" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee del 6 febbraio 1997, n. L 30.