Art. 4. 
  1. I formulari di identificazione  di  cui  all'articolo  1  devono
essere numerati progressivamente anche  con  l'adozione  di  prefissi
alfabetici di serie e sono predisposti dalle  tipografie  autorizzate
dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
11 del  decreto  ministeriale  29  novembre  1978,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30  novembre  1978,  recante  norme  di
attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.  Gli  estremi  dell'autorizzazione
alle tipografie devono  essere  indicati  su  ciascuno  dei  predetti
stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. 
  2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al  comma  1,  dalla
quale devono risultare gli estremi seriali e numerici  degli  stessi,
deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima  dell'utilizzo
del formulario. 
  3. I formulari di identificazione  costituiscono  parte  integrante
dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti  o  gestiti.  A
tal fine gli estremi identificativi del  formulario  dovranno  essere
riportati  sul  registro  di  carico  e  scarico  in   corrispondenza
all'annotazione relativa ai rifiuti  oggetto  del  trasporto,  ed  il
numero progressivo del registro di carico  e  scarico  relativo  alla
predetta  annotazione  deve  essere  riportato  sul  formulario   che
accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.