Art. 2.
      Criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali
  1.  L'articolo  9,  comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 26 febbraio 1994, n.
133, e' cosi' sostituito:
  " 3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli
effetti  fiscali,  i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
  a)  il  fabbricato  deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto  di  proprieta'  o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario  del  terreno  stesso  o  dal  soggetto che ad altro
titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari
conviventi  a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
o  da  soggetti  titolari  di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito  di attivita' svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti
come tali ai fini previdenziali;
  b)  l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti
di  cui  alla  lettera  a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da
dipendenti   esercitanti  attivita'  agricole  nell'azienda  a  tempo
indeterminato  o  a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in
materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita' di
alpeggio in zone di montagna;
  c)  il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie
non  inferiore  a  10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto
terreni  con  attribuzione  di  reddito  agrario. Qualora sul terreno
siano  praticate  colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra  coltura  intensiva,  ovvero  il  terreno  e' ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio  1994,  n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati;
  d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
che  conduce  il  fondo  deve  risultare superiore alla meta' del suo
reddito  complessivo,  determinato  senza  far  confluire  in  esso i
trattamenti  pensionistici  corrisposti a seguito di attivita' svolta
in  agricoltura.  Se  il  terreno  e'  ubicato  in comune considerato
montano  ai  sensi  della  citata  legge n. 97 del 1994, il volume di
affari  derivante  da  attivita' agricole del soggetto che conduce il
fondo   deve  risultare  superiore  ad  un  quarto  del  suo  reddito
complessivo,   determinato   secondo   la  disposizione  del  periodo
precedente.  Il  volume  d'affari  dei soggetti che non presentano la
dichiarazione  ai  fini  dell'IVA  si  presume pari al limite massimo
previsto  per  l'esonero  dall'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  e)  i  fabbricati  ad  uso  abitativo, che hanno le caratteristiche
delle  unita'  immobiliari  urbane appartenenti alle categorie A/1 ed
A/8,  ovvero  le  caratteristiche  di  lusso previste dal decreto del
Ministro  dei  lavori  pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo  13  della  legge  2  luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
  3-bis.  Ai  fini  fiscali  deve  riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni  strumentali  alle attivita' agricole di cui all'articolo
29  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917. Deve,
altresi',  riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali
all'attivita'  agricola  destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione  dei  prodotti  agricoli, alla custodia delle macchine,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche'
ai fabbricati destinati all'agriturismo.".
 
           Note all'art. 2:
            -  Il    testo  dell'art.  1,  comma    3, della legge 31
          gennaio 1994, n.  97, e' il seguente:
            "3.    Quando  non    diversamente    specificato,     le
          disposizioni    della  presente   legge si   applicano   ai
          territori  delle comunita'  montane ridelimitate  ai  sensi
          dell'art.  28  della  legge 8 giugno 1990, n. 142.  Ai fini
          della  presente    legge,  per    ''comuni  montani''    si
          intendono  ''comuni    facenti    parte    di     comunita'
          montane''      ovvero      ''comuni   interamente   montani
          classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971,  n.
          1102,   e  successive  modificazioni''  in  mancanza  della
          ridelimitazione".
            - Il  testo dell'art. 34 del  D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, come sostituito dall'art. 5   del D.Lgs.  2  settembre
          1997, n.  313, reca al comma 6:
            "6.    I  produttori    agricoli  che    nell'anno solare
          precedente  hanno  realizzato  un   volume   d'affari   non
          superiore  a cinque milioni di lire, costituito per  almeno
          due terzi  da cessioni  di prodotti di   cui  al  comma  1,
          sono esonerati dal  versamento dell'imposta e da  tutti gli
          obblighi    documentali   e   contabili,      compresa   la
          dichiarazione  annuale,  fermo  restando     l'obbligo   di
          numerare e conservare  le fatture  e le bollette doganali a
          norma  dell'art.  39;  i  cessionari  e  i  committenti, se
          acquistano     i   beni     o   utilizzano   i      servizi
          nell'esercizio  dell'impresa,   debbono  emettere  fattura,
          con le  modalita'  e  nei termini  di  cui  all'art.    21,
          indicandovi   la  relativa  imposta, determinata applicando
          le   aliquote   corrispondenti    alle    percentuali    di
          compensazione,  consegnarne  copia al produttore agricolo e
          registrarla separatamente a  norma dell'art.   25. Per    i
          produttori    agricoli  che  esercitano la   loro attivita'
          esclusivamente nei  comuni    montani  con  meno  di  mille
          abitanti  e  nei  centri  abitati con   meno di cinquecento
          abitanti    ricompresi  negli    altri    comuni    montani
          individuati      dalle  rispettive  regioni  come  previsto
          dall'art.  16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite
          di esonero stabilito nel periodo precedente e' elevato    a
          quindici   milioni   di lire.  I  produttori  agricoli  che
          nell'anno  solare  precedente  hanno realizzato  un  volume
          d'affari superiore a  cinque ovvero a  quindici ma   non  a
          quaranta   milioni di lire, costituito per almeno due terzi
          da cessioni  di  prodotti  di  cui  al    comma    1,  sono
          esonerati   dalle  liquidazioni periodiche  e  dai relativi
          versamenti dell'imposta e  debbono assolvere  gli  obblighi
          di  fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di
          conservazione dei  documenti   ai  sensi    dell'art.   39,
          di     versamento  annuale dell'imposta e  di presentazione
          della dichiarazione annuale  con le modalita'  semplificate
          da  determinarsi  con decreto del Ministro delle finanze da
          adottare ai sensi dell'art.  17, comma 3, della   legge  23
          agosto    1988, n.   400.  Le disposizioni  dei  precedenti
          periodi  del presente  comma  cessano comunque   di   avere
          applicazione  a    partire  dall'anno solare   successivo a
          quello  in  cui     sono   state      superate   i   limiti
          rispettivamente    di  cinque   ovvero di   quindici e   di
          quaranta milioni di  lire    a  condizione  che  non  venga
          superato    il limite di un terzo delle  cessioni di  altri
          beni.   I produttori    agricoli  possono  rinunciare  alla
          applicazione delle  disposizioni del primo, secondo e terzo
          periodo    del  presente  comma dandone   comunicazione per
          iscritto all'ufficio    competente    entro    il   termine
          stabilito   per   la presentazione della dichiarazione".
            -  Il  D.M.  2  agosto 1969, reca: "Caratteristiche delle
          abitazioni di lusso".
            - Il testo  dell'art. 13 della legge  2 luglio  1949,  n.
          408, e' il seguente:
            "Art. 13.  - Le case di  abitazione, anche se comprendono
          uffici   e  negozi,  che  non    abbiano  il  carattere  di
          abitazione di  lusso, la cui costruzione sia iniziata entro
          il    31  dicembre  1953  ed  ultimata  entro  il   biennio
          successivo  all'inizio, saranno esenti per venticinque anni
          dall'imposta sui fabbricati e  relative sovraimposte  dalla
          data della dichiarazione di abitabilita'.
            Nel  termine  di    sei  mesi dalla pubblicazione   della
          presente legge, con decreto del    Ministro  per  i  lavori
          pubblici,    sentito  il  Ministro  per le finanze, saranno
          fissate    le  caratteristiche  per  la  classifica   delle
          abitazioni di lusso".
            -  Il  testo  dell'art. 29, del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato  con  D.P.R. 22  dicembre  1986,  n.
          917,  come  modificato dall'art. 3,  comma 4, della   legge
          23 dicembre  1996, n. 662,  e' il seguente:
            "Art.  29.  - 1. Il  reddito agrario  e' costituito dalla
          parte del reddito     medio   ordinario      dei    terreni
          imputabile    al      capitale  d'esercizio  e al lavoro di
          organizzazione impiegati, nei  limiti  della  potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
             2. Sono considerate attivita' agricole:
            a)   le   attivita' dirette   alla    coltivazione    del
          terreno  e  alla silvicoltura;
            b)  l'allevamento  di animali con  mangimi ottenibili per
          almeno un quarto dal terreno e le  attivita'  dirette  alla
          produzione  di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione  non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione stessa insiste;
            c)    le    attivita'    dirette    alla   manipolazione,
          trasformazione   e alienazione  di    prodotti  agricoli  e
          zootecnici,    ancorche'  non  svolte  sul    terreno,  che
          rientrino nell'esercizio  normale dell'agricoltura  secondo
          la  tecnica  che  lo  governa    e  che abbiano per oggetto
          prodotti ottenuti per almeno la meta' dal  terreno e  dagli
          animali allevati su di esso.
            3.    Con  decreto    del  Ministro   delle   finanze, di
          concerto  con    il  Ministro  dell'agricoltura   e   delle
          foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero
          dei capi  che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del
          comma  2,  tenuto conto  della potenzialita' produttiva dei
          terreni e  delle  unita' foraggere  occorrenti   a  seconda
          della specie allevata.
            4.   Non si  considerano  produttivi di  reddito  agrario
          i  terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".