Art. 4. Norma finale 1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 12
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 9, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si rinvia alle note alle premesse. Nota all'art. 5: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".