Art. 4.
                            Norma finale
  1.  Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e
competenze  di  organi  amministrativi dell'amministrazione statale e
degli  enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili,
dalla  data  di  decorrenza  dell'esercizio  da parte delle regioni e
degli  enti  locali delle funzioni in materia conferite in attuazione
delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 12
 
           Nota all'art. 4:
            -  Per  il  testo  dell'art.  9,  comma    3, del D.L. 30
          dicembre 1993, n.    557,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 26 febbraio 1994, n.  133, si rinvia alle note
          alle premesse.
           Nota all'art. 5:
             - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca:
            "Delega  al  Governo   per il conferimento di funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa".