Art. 2. 1. Alle associazioni che abbiano svolto nel biennio 1996-1997, in Italia e all'estero, attivita' continuativa di promozione per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente nell'ambito dell'ONU, o che abbiano una documentata competenza ed esperienza in questa materia, e' autorizzata la concessione di contributi fino ad un ammontare complessivo di 500 milioni di lire. I contributi dovranno essere destinati a iniziative, di sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite, di cui all'articolo 1, da svolgersi prima e durante la medesima Conferenza. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono individuate le associazioni di cui al comma 1 e sono determinati i rispettivi contributi, su proposta di un comitato composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni unite a Roma. Per lo svolgimento della propria attivita' il comitato si avvarra' delle strutture del Ministero degli affari esteri.