Art. 2.
  1. Alle associazioni  che abbiano svolto nel  biennio 1996-1997, in
Italia  e  all'estero,  attivita'   continuativa  di  promozione  per
l'istituzione   della   Corte    penale   internazionale   permanente
nell'ambito  dell'ONU, o  che abbiano  una documentata  competenza ed
esperienza  in  questa  materia,  e' autorizzata  la  concessione  di
contributi fino ad un ammontare complessivo di 500 milioni di lire. I
contributi    dovranno   essere    destinati    a   iniziative,    di
sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico
della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite, di cui all'articolo
1, da svolgersi prima e durante la medesima Conferenza.
  2. Con  decreto del Ministro  degli affari esteri,  adottato previo
parere delle Commissioni parlamentari  competenti da esprimersi entro
trenta  giorni  dalla  trasmissione  dello schema  di  decreto,  sono
individuate le  associazioni di cui al  comma 1 e sono  determinati i
rispettivi  contributi, su  proposta di  un comitato  composto da  un
rappresentante   del   Ministero   degli   affari   esteri,   da   un
rappresentante  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  da  un rappresentante  del  Ministero  di
grazia e giustizia e da  un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni
unite a Roma. Per lo  svolgimento della propria attivita' il comitato
si avvarra' delle strutture del Ministero degli affari esteri.