Art. 3.
  1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un comitato
di  indirizzo e  coordinamento  per lo  svolgimento della  Conferenza
diplomatica di cui  all'articolo 1, composto da  un funzionario della
carriera  diplomatica, di  qualifica non  inferiore a  consigliere di
ambasciata,  che  lo presiede,  un  rappresentante  per ciascuno  dei
Ministeri  dell'interno, di  grazia e  giustizia e  della difesa,  un
rappresentante  del Comune  di Roma,  un rappresentante  dell'Ufficio
delle Nazioni unite a Roma ed un rappresentante della FAO.
  2. Per l'attuazione degli adempimenti connessi con l'organizzazione
e lo svolgimento della Conferenza  diplomatica e' istituito presso il
Ministero  degli  affari  esteri,  per  la durata  di  sei  mesi,  un
segretariato  composto  da  non  piu'  di  quattro  funzionari  della
carriera diplomatica, il  piu' anziano dei quali lo dirige,  e da non
piu' di otto  unita' di personale amministrativo e  di supporto dello
stesso Ministero.
  3.  Alle spese  occorrenti  per  l'organizzazione della  Conferenza
provvede  il  Ministero  degli  affari esteri  mediante  apertura  di
credito, nel limite delle risorse  indicate dall'articolo 4, a favore
del  funzionario preposto  al segretariato  di  cui al  comma 2,  che
presentera'  il  rendiconto  delle spese,  sostenute  sulle  predette
aperture di  credito, alla ragioneria  centrale entro sei  mesi dalla
conclusione della Conferenza stessa; le forniture e le prestazioni di
servizi sono effettuate in deroga alle norme sulla contabilita' dello
Stato.
  4.  Al  personale  del   segretariato  possono  essere  corrisposti
compensi per  lavoro straordinario, nei limiti  dello stanziamento di
cui all'articolo 4, anche in  deroga alle disposizioni vigenti, entro
un numero massimo di prestazioni  orarie da stabilire con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.