Art. 3. 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un comitato di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento della Conferenza diplomatica di cui all'articolo 1, composto da un funzionario della carriera diplomatica, di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa, un rappresentante del Comune di Roma, un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni unite a Roma ed un rappresentante della FAO. 2. Per l'attuazione degli adempimenti connessi con l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza diplomatica e' istituito presso il Ministero degli affari esteri, per la durata di sei mesi, un segretariato composto da non piu' di quattro funzionari della carriera diplomatica, il piu' anziano dei quali lo dirige, e da non piu' di otto unita' di personale amministrativo e di supporto dello stesso Ministero. 3. Alle spese occorrenti per l'organizzazione della Conferenza provvede il Ministero degli affari esteri mediante apertura di credito, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 4, a favore del funzionario preposto al segretariato di cui al comma 2, che presentera' il rendiconto delle spese, sostenute sulle predette aperture di credito, alla ragioneria centrale entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza stessa; le forniture e le prestazioni di servizi sono effettuate in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato. 4. Al personale del segretariato possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.