Art. 4.
  1.  All'onere  derivante   dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 7.650 milioni  per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per  l'anno finanziario  1998,  allo  scopo parzialmente  utilizzando
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
  2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.