Art. 11 Disposizioni concernenti il personale 1. Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione. 2. Le norme per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il relativo stato giuridico, sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, prosegue il proprio rapporto di lavoro con l'Istituto conservando a tutti gli effetti di legge e contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle normative riguardanti le forme di previdenza integrativa, l'anzianita', le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione. 4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto e' incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, fatta eccezione per eventuali deroghe autorizzate dal Ministro vigilante, nell'ambito delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.