Art. 11
                Disposizioni concernenti il personale

  1.  Al  personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese
di assicurazione.
  2.  Le  norme  per l'assunzione del personale dell'Istituto, con il
relativo   stato   giuridico,   sono   deliberate  dal  consiglio  di
amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  3.  Il  personale del ruolo della sezione, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo, prosegue il
proprio  rapporto  di  lavoro  con l'Istituto conservando a tutti gli
effetti  di  legge  e  contrattuali, inclusi quelli discendenti dalle
normative   riguardanti   le   forme   di   previdenza   integrativa,
l'anzianita', le qualifiche ed i gradi maturati presso la sezione.
  4.  Con  il  rapporto  di  lavoro  alle dipendenze dell'Istituto e'
incompatibile  qualsiasi  impiego privato o pubblico e l'esercizio di
qualunque  professione  o  commercio o industria, fatta eccezione per
eventuali  deroghe  autorizzate  dal  Ministro vigilante, nell'ambito
delle previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2.