Art. 12
                     Rappresentanza in giudizio

  1.  L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
 
           Nota all'art. 12:
            -    Il  R.D.    30  ottobre    1933, n.   1611, recante:
          "Approvazione del testo unico delle  leggi  e  delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa  in giudizio dello
          Stato   e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato". Il
          testo dell'art. 43 cosi' recita:
            "Art.  43 (Assunzione   da parte   dell'Avvocatura  dello
          Stato  della rappresentanza  e  difesa  di  amministrazioni
          non  statali  e  degli impiegati).  -    1.    L'Avvocatura
          dello    Stato   puo'    assumere   la rappresentanza e  la
          difesa  nei giudizi attivi  e passivi  avanti le  autorita'
          giudiziarie,   i    collegi  arbitrali,   le  giurisdizioni
          amministrative e   speciali, di  amministrazioni  pubbliche
          non  statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a  tutela od
          anche  a  sola  vigilanza  dello  Stato,   sempreche'   sia
          autorizzata   da disposizione di legge, di regolamento o di
          altro provvedimento approvato con regio decreto.
            Le   disposizioni   ed   i     provvedimenti    anzidetti
          debbono  essere promossi di concerto  con i Ministri per la
          grazia  e giustizia e per le finanze.
            Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo
          comma, la rappresentanza e  la difesa nei  giudizi indicati
          nello  stesso comma sono  assunte  dalla  Avvocatura  dello
          Stato   in   via  organica  ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
            Salve  le     ipotesi  di      conflitto,   ove      tali
          amministrazioni    ed  enti  intendano in casi speciali non
          avvalersi della Avvocatura  dello  Stato  debbono  adottare
          apposita  motivata  delibera  da  sottoporre agli organi di
          vigilanza.
            Le disposizioni  di cui ai  precedenti commi sono  estese
          agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli organi
          competenti".